Lo statuto

Lo statuto

Sottotitolo

Titolo

Art. 1

L’A.I.A.T. – Associazione Italiana Avvocati Tennisti – A.S.D. è stata
costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile in data 8
settembre 1976. La sua durata è illimitata. E’ un ente associativo ai fini e per
gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si è uniformato al
D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
L’A.I.A.T. è retta dal presente Statuto – che si conforma ai principi di
democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti gli
associati in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità – e si adegua alle
norme ed alle direttive del CONI. I suoi colori sociali sono il giallo ed il rosso.
L ‘Associazione ha sede legale in Palermo e sede amministrativa presso il
domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 2

L’A.I.A.T., riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs.
n. 36/2021, esercita in via stabile e principale la promozione con finalità
ricreative, sportive e per la tutela della salute, della pratica del Tennis secondo
le regole di gioco del tennis previste dalla FITP. Il sodalizio non ha fini di
lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento
dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. L’Associazione
è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall’eletrività delle cariche associative.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o d iqualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione si mantiene estranca a questioni di carattere politico, religioso
e razziale. Rientra nei suoi compiti l’organizzazione di convegni di diritto ed
altre attività con fini sociali e culturali. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs.
n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione è facoltà dell’Associazione svolgere
attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali quali, a mero
titolo esemplificativo e non tassativo:
a) le attività di sponsorizzazione e pubblicità;
b) la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo;
c) le attività spettacolistiche, ricreative e sociali;
d) l’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive;
e) lo svolgimento di ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei
suoi scopi.

Art. 3 – Soci

Possono iscriversi all’Associazione in qualità di soci ordinari
gli iscritti in uno dei seguenti Albi professionali:

– Avvocati
– Praticanti Avvocati in possesso di valida autorizzazione al patrocinio
– Avvocati dello Stato e degli Enti Pubblici
– Avvocati iscritti nell’Elenco Speciale

Possono fare parte dell’Associazione gli Avvocati in pensione.

Possono, inoltre, fare parte dell’Associazione, in qualità di soci onorari,
persone che per singolari benemerenze verso l’Associazione siano degne di particolare riconoscimento.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti in virtù della disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo. Viene pertanto esclusa espressamente la temporaneità
della partecipazione ala vita associativa, prevedendo per tutti i soci il diritto di
voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché per ogni altra
deliberazione assembleare.

Art. 4 – Ammissione

L’ammissione al sodalizio è subordinata:
a. alla presentazione della domanda da parte dell’aspirante socio;
b. al suo impegno al pagamento della quota di iscrizione ove richiesta e
delle successive quote periodiche di associazione;
c. alla sua dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle norme ulteriori eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo a forma di Statuto.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Le quote associative o i contributi associativi versati dai soci sono non trasmissibili e non rivalutabili

Art. 5 – Cessazione di appartenenza

La qualifica di socio si perde a seguito di:
a. dimissioni presentate per iscritto;
b. morosità protratta per un intero anno e dopo un inutile sollecito scritto
effettuato dal Tesoriere;
c. perdita dei requisiti di cui all’art. 3;
d. radiazione deliberata dagli organi dell’Associazione, che verrà
pronunziata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto
all’interessato.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Organi dell’A.I.A.T. sono:
• l’Assemblea Generale
• il Presidente
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio del Probiviri
• il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 – Assemblea generale

L’Assemblea Generale è composta dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e dai Soci onorari. La partecipazione può avvenire per delega altro socio, con il limite di due
deleghe per ogni socio.
L’Assemblea generale ordinaria, convocata dal Presidente una volta ogni anno, in occasione dello svolgimento dei Campionati Nazionali, si riunisce per la
approvazione del bilancio consuntivo, per la discussione dell’attività sociale svolta e per la programmazione di quella futura, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno. Elegge, alle scadenze statutarie o, comunque, quando ve ne sta necessità per dimissioni o impossibilità di funzionamento, gli altri organi sociali con le modalità più avanti indicate.
L’Assemblea Generale è, inoltre, convocata in seduta straordinaria dal
Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno, o quando ne sia
richiesto con espressa indicazione dei motivi da un numero di soci aventi
diritto al voto, non inferiore ad un decimo del totale.
La convocazione dell’Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, con
i n d i c a z i o n e del relativo “ordine del giorno” , sarà effettuata mediante
pubblicazione sul sito web e comunicazione via mail, o altro mezzo
equivalente, da spedire ai soci almeno venti giorni prima della data fissata per
il suo svolgimento.
L ‘ Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è valida, in prima
convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione (anche nella stessa giornata) qualunque sia il
numero dei presenti. In apertura dei lavori, l’Assemblea nomina il suo
Presidente, che a sua volta designerà fra i presenti un segretario per la
redazione del verbale e due scrutatori per il controllo dei voti. Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e dirige lo svolgimento dei lavori,
verificando, sulla base dei dati fornitigli dal Consiglio Direttivo o dal
Tesoriere, la sussistenza del diritto di intervento e di elettorato attivo e
passivo. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e
s o n o descritte, in forma essenziale ma completa, nel verbale che, firmato dal
Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, sarà fornito in copia ad ogni socio che ne faccia richiesta.

Art. 8 – Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto soci in regola con il versamento della quota annuale. Le cariche e gli incarichi sono assolutamente onorari ed hanno la durata prevista dallo Statuto. Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori ed i
Probiviri non possono durare in carica per più di due mandati quadriennali
consecutivi.

Art. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio è composto dal Presidente e
da dieci Consiglieri e dura in carica per quattro anni. L’Assemblea elegge
separatamente il Presidente ed otto Consiglieri scelti liberamente tra i soci. Il
Presidente eletto coopterà nel Consiglio Direttivo, in occasione della prima
riunione dello stesso, altri due soci da lui designati. Nella sua prima seduta, il
Consiglio Direttivo nomina nel suo interno un Vice-Presidente ed attribuisce
(eventualmente all’esterno) gli incarichi di:
– addetto all’attività internazionale
– addetto all’ attività dei veterani
– addetto all’ attività dei familiari
– addetto stampa
addetto ai rapporti con i fiduciari
– presidente e componenti della commissione tecnica
Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione, per il
raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2. Esso si riunisce su convocazione
del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri. Per la validità della
riunione e delle relarive deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno cinque
Consiglieri oltre il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione per la quale ha votato il Presidente nelle votazioni palesi.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
a. compila il conto consuntivo annuale – così come previsto e regolamentato dall’art. 13, secondo comma, del presente Statuto – da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b. amministra il patrimonio dell’Associazione;
c. redige e controlla, mediante il Tesoriere, la contabilità del sodalizio
d. adotta i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri;
c. fissa le quote sociali annuali;
f. approva il programma delle manifestazioni da organizzare da parte
dell’Associazione e ne cura lo svolgimento;
cura la pubblicazione, se possibile, di un periodico informativo da
distribuire ai soci;
h. comunica ai soci morosi, tramite il Tesoriere, l’avvenuta escussione
automatica, decorso il termine di cui all’art. 5 lettera b).
In ottemperanza dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2021, i componenti del Consiglio
Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva
Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI (e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP), cui la
Associazione dovesse affiliarsi.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del sodalizio; firma gli arti ed assume i provvedimenti con potestà di delega;
coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività sociale; adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Nomina, nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario ed
il Tesoriere, con il potere di sostituirli ove ne ravveda la necessità.

Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso.

Art. 12 – Revisori

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dal Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea Generale per il periodo di quattro anni. Esso è composto di tre membri e nel corso della sua prima riunione elegge i l proprio Presidente.
La carica di revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio
Direttivo.
Il Collegio dei Revisori, ove rilevi irregolarità amministrative, deve darne
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Espone all’Assemblea Generale le sue eventuali osservazioni in ordine al bilancio annuale presentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio sociale è costituito dalle
quote annuali versate dai soci e da tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano
pervenuti all’Associazione.
Il bilancio consuntivo annuale e distinto in situazione patrimoniale e
rendiconto di gestione, e viene presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dall’eventuale relazione e dalle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Procedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, su
motivato parere del Collegio dei Probiviri, può adottare, nei confronti dei soci responsabili di infrazioni disciplinari, i seguenti provvedimenti:
a. ammonizione verbale o scritta;
b. sospensione a termine;
c. radiazione.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri eletti dall’Assemblea Generale per il periodo di quattro anni. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Il
Collegio elegge il proprio Presidente nel corso della prima seduta plenaria.
Esso ha il compito di istruire e dirimere, senza formalità di rito e nello spirito
dell’amichevole composizione, le vertenze tra i soci ed il Consiglio Direttivo e quelle dei soci tra loro, e di proporre motivatamente al Consiglio Direttivo l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del singolo socio.
Nei casi in cui il Consiglio Direttivo, o alcuno dei suoi membri, sia
direttamente interessato dalla vertenza, il porere disciplinare compete al
Collegio dei Probiviri, che decide con le modalità di cui innanzi.

Art. 16 – Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato
soltanto dall’Assemblea generale, a maggioranza dei votanti, su proposta del
Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale straordinaria e viene deciso
soltanto con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto.
In caso di scioglimento per qualunque causa, sussiste l’obbligo di devolvere il
• parrimonio dell’Associazione ad altra associazione avente analoga finalità o
comunque a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2021, sentito l’organismo di controllo d i cui all’art. 3 , comma 190, della Legge n.
662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Ad avvenuta deliberazione dello scioglimento dell’Associazione, la Assemblea Generale dei Soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori al fine di ottemperare all’obbligo di devoluzione ai fini sportivo del patrimonio così come previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Sezioni circondariali

I soci A.I.A.T. possono costituire
sezioni dell’Associazione in tutte le città sedi di Tribunale. Il Consiglio
Direttivo dell’A.I.A.T. procede alla nomina di un proprio fiduciario presso le
sezioni già costituite, su indicazione delle sezioni stesse. Dove la sezione non
sia costituita, il Consiglio Direttivo potrà nominare un proprio fiduciario. Il
fiduciario ha la rappresentanza della sezione nei confronti delle altre sezioni e
degli Organi Nazionali e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
Direttivo che lo ha designato, salvo riconferme. Egli ha il compito:
di organizzare e promuovere in sede locale l’attività istituzionale dell’A.I.A.T.
di acquisire nuove iscrizioni e di adoperarsi per il puntuale versamento
all’A.I.A.T. della quota sociale da parte degli iscritti del circondario;
di collaborare con il Consiglio Direttivo A.l.A.T, attraverso l’addetto ai rapporti con i fiduciari, per il raggiungimento di specifici obiettivi in sede locale.

Art. 19 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché a
quelle contenure nei D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e n. 39 e loro eventuali
modifiche ed integrazioni.